Intesa tra ministeri sul regolamento attuativo della legge del 2017 che fissa i requisiti minimi delle assicurazioni per le strutture e per i professionisti della sanità. Stralciata la necessità di acquisire i crediti formativi, introdotta comunque per legge.
LA RIFORMA
Dopo quasi cinque anni, potrebbe sbloccarsi una parte fondamentale della legge sulla responsabilità sanitaria, la 24/2017, nota anche come legge Gelli. La riforma è in vigore dal 1° aprile 2017, ma solo ora il Governo ha concordato con le Regioni una nuova bozza del regolamento attuativo che deve fissare i requisiti minimi delle coperture assicurative obbligatorie per medici, infermieri e altri professionisti sanitari e di quelle per le strutture sanitarie e sociosanitarie (oltre alle regole per queste ultime se sceglieranno l’autoritenzione, cioè il non assicurarsi e coprire totalmente o parzialmente in proprio i rischi).
Sono misure controverse, perché toccano interessi differenti: quello dei pazienti danneggiati di contare su risorse per i risarcimenti e quello dei professionisti sanitari di liberarsi dai timori che spesso li portano alla “medicina difensiva”. Al centro c’è il fatto che nel settore sanitario il tasso di sinistri e i costi sono alti: secondo l’ultimo report Medmal di Marsh, la spesa media annua per le strutture pubbliche supera i 3 milioni.
L’ITER
In assenza del regolamento, l’obbligo assicurativo resta solo sulla carta, assieme all’azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione e ai criteri per operare in autoritenzione. Parti qualificanti della legge Gelli, motivo per cui è importante e urgente attuarle. Dall’altro lato, un nulla di fatto forse non dispiacerebbe alle voci critiche rimaste contro il testo attuale.
LA NOVITÀ
Il nuovo testo cerca un compromesso anche sul “periodo transitorio” dall’entrata in vigore del regolamento dato alle strutture sanitarie per mettere in piedi le nuove garanzie previste dalla riforma: la costituzione di un fondo rischi (per coprire le richieste di risarcimento a carico della struttura per l’anno in corso), di un fondo di riserva sinistri e della loro interoperabilità. La bozza precedente del regolamento prevedeva un periodo di 12 mesi, che le Regioni avevano chiesto di portare a 36 mesi: la mediazione a cui arriva la nuova bozza è di 24 mesi, termine ritenuto adeguato anche per tenere conto degli effetti della situazione emergenziale.
Per rendere omogeneo il debutto delle nuove disposizioni, sale da 12 a 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento anche il termine entro cui i contratti di assicurazione vanno adeguati ai nuovi requisiti minimi. Infatti, il regolamento individua le classi di rischio e i massimali minimi per le polizze: da un milione per sinistro per i laboratori a 5 milioni per gli enti che svolgono le attività più a rischio (ortopedica, chirurgica, anestesiologica e parto); per i professionisti da un milione a 2 milioni per sinistro.